TICKETONE SCRIVE DI NUOVO ALL’AGCOM:
IL FENOMENO DEL BAGARINAGGIO ONLINE DEI BIGLIETTI NON SI PLACA PER LA MANCANZA DI REPRESSIONE
E PER LA SOSTANZIALE INUTILITA’ DELLA LEGGE SUL BIGLIETTO NOMINALE
In riferimento all’esposto inoltrato ad AGCOM lo scorso Marzo, con il quale si chiedeva di intervenire contro le attività illecite di bagarinaggio online da parte delle piattaforme di secondary ticketing, TicketOne torna a denunciare con una lettera di richiamo all’Agcom la totale mancanza – ancora oggi – di azioni di repressione del fenomeno, a cui si aggiunge la prevedibile e annunciata inutilità del provvedimento sul ‘biglietto nominativo’. Gli eventi ‘nominativi’ sono infatti copiosamente in vendita sui siti di secondary ticketing mentre le condotte illecite continuano a essere perpetrate ben oltre i casi all’epoca documentati, come risulta da un semplice accesso alle piattaforme online dei siti segnalati.
TicketOne sottolinea come la tempestiva e puntuale applicazione di quanto previsto dalla Legge in termini di rimozione dei contenuti, ammende e oscuramento dei siti, risulti l’unico effettivo e valido strumento di repressione del fenomeno; pertanto, la sua mancata applicazione è di una gravità inaccettabile e non è ulteriormente tollerabile. La Società non esclude di rivolgersi a breve all’Autorità Giudiziaria per avviare le iniziative suppletive del caso.
“Alla luce delle prove documentali fornite, nonché alla luce di ulteriori prove concrete immediatamente acquisibili in rete da chiunque vi acceda – dichiara Stefano Lionetti, Amministratore Delegato di TicketOne – non è comprensibile perché l’Agcom non sia intervenuta e non intervenga subito per reprimere le condotte illecite, procedendo alla rimozione dei contenuti ed all’oscuramento dei relativi siti, oltreché all’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie, nell’esercizio dei poteri che le sono stati conferiti dal MEF”.
TicketOne rileva che l’inadeguatezza dell’attività di verifica posta in essere dall’Agcom è paradossalmente confermata dal fatto che tutti i casi segnalati e documentati nell’esposto di Marzo facevano riferimento a eventi estivi ormai avvenuti nei mesi di luglio e agosto: sarebbe pertanto oggi impossibile provvedere alla richiesta di rimozione dei contenuti o all’oscuramento dei siti, limitandosi solo alla possibilità delle ammende che non attenuerebbero il danno procurato ai consumatori, agli artisti e agli operatori del settore dal mancato intervento, quando basterebbe semplicemente applicare la legge.
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